DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39.

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047) (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

Il D.Lgs. 15 Febbraio 2016 n. 39 riguarda alcuni aggiornamenti del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 151/01 e della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, che discendono dal recepimento del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il Decreto, inoltre, introduce i riferimenti  al D.Lgs. 81/08 in queste due ultime normative ad esso antecedenti.

La valutazione del rischio chimico deve fare riferimento al regolamento CLP e il software CHEOPE CLP non solo è allineato a tale classificazione, ma periodicamente viene aggiornato con le modifiche apportate dell’entrate in vigore degli ATP.

Segue una breve nota tecnica:

All’art. 1 contiene Indicazioni circa modificazioni agli artt. Del D.Lgs. 81/08, dipendenti dal recepimento del Regolamento CLP. In particolare:

  • Art. 222 – definizioni (in particolare sostituisce “preparato pericoloso” con “miscela pericolosa);
  • Art. 222 – sostituzione del c. 1 – criteri di classificazione (fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP – in sostituzione del D.Lgs. 52/97 – classificazione CE)
  • Art. 222 – abrogazione del c. 2 – è soppresso il c. 2 che fa riferimento al D.Lgs. 14 marzo 2003 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi).
  • Art. 222 – sostituzione del c.3 (viene fatto riferimento all’Allegato XXXVIII per l’individuazione dei valori limite di esposizione professionale)
  • Art. 223 – c. 1 – analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP
  • Art. 223 – c. 1 – aggiornati i riferimenti normativi relativi alla Scheda di Sicurezza;
  • Art. 223 – c. 4 – aggiornati i riferimenti normativi
  • Art. 223 – c. 1 – aggiornati i riferimenti normativi relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni da parte del fornitore;
  • Art. 229 analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP
  • Art. 234 analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP. Particolarmente i mutageni si definiscono come: sostanze o miscele corrispondenti alla categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • All’allegato XXV – modifiche relative ai cartelli di avvertimento ed aggiornamento pittogrammi, a seguito dell’aggiornamento del riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP.

All’art. 2 reca Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare:

  • relativamente alla valutazione del rischio per lavoratrici madri e gestanti, si stabilisce che si intendono gli “Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268, nonché’ dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino nell’Allegato B della presente legge. Si ricorda che in Allegato B sono citati i seguenti agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.
  • vengono inoltre recepiti i criteri di classificazione del Reg. CLP con particolare riferimento all’Allegato B del 151/2001:
  • mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
  • cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
  • tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
  • tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)”;
  • sempre nel D.Lgs. 151/01 vengono citati i Processi industriali che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si ricorda che si tratta dei processi che possono comportare potenziale esposizione a rischio biologico).

All’art. 3 riporta Modificazioni alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela bambini ed adolescenti):
Tali modificazioni nascono, ancora una volta, dall’aggiornamento dei riferimenti e criteri relativi ad agenti chimici e biologici a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e del Regolamento CLP.

 

 

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