Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con una nota, che l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese sino a 10 lavoratori, prevista dal D.Lgs.81/2008, può essere validamente utilizzata sino al prossimo 31 maggio 2013.

Da tale data, le microaziende dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi, secondo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Le procedure standardizzate possono essere utilizzate, quale metodologia per la valutazione dei rischi anche dalle aziende con numero di lavoratori compreso tra 10 e 50. E’ bene ricordare, comunque, che in questo caso la scelta è in alternativa all’applicazione completa dell’art. 28, già in vigore per le aziende sopra i 10 dipendenti.

Dovranno invece attenersi all’applicazione completa dell’art. 28, le attività sotto i 10 dipendenti, che comportano rischi particolari come specificato all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g), nonché quelle tra 10 e 50 dipendenti, che effettuano attività specificate all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) oltre che tutte quelle attività comportanti l’esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

L’articolo mette a confronto le metodologie di valutazione dei rischi appositamente sviluppate da Associazione Ambiente e Lavoro e Sindar, per ottemperarvi secondo procedure standardizzate (metodologia e software Moses PMI) od in maniera completa secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (metodologia e software Moses 4).

 

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