La revisione dell’Accordo sui percorsi formativi RSPP e ASPP, ex art. 32 del D.Lgs. 81/08, approvata nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016.

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016, costituisce revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006.
Nel seguito si riportano le principali novità contenuto nell’Accordo.

Titoli di studio validi ai fini dell’esonero dai corsi di formazione RSPP/ASPP.

Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea – del nuovo e vecchio ordinamento – che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08).

L’Art. 1 dell’Accordo specifica che i soggetti esonerati debbano comunque possedere un attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, anche di natura ergonomica, di stress lavoro-correlato, di gestione delle attività tecnico-amministrative, relazionali e sindacali.

Costituisce titolo di esonero il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi alle materie dell’Accordo Stato-Regioni.

Soggetti Formatori.

E’ aggiornato l’elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici.

Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.

Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.

I docenti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

I corsi per nuovi di formazione RSPP/ASPP.

Il modulo A, che è propedeutico ai successivi B e C, ha durata pari a 28 ore ed è comune a tutti i settori.

Per il modulo A è consentita la modalità e-learning, secondo i criteri indicati nell’Allegato II dell’Accordo.

Il punto 6.1 dell’Accordo riporta i contenuti minimi del modulo A.

Sono nuovi i percorsi del modulo B, per il quale è previsto un modulo percorso comune a tutti i settori, della durata di 48 ore, e moduli aggiuntivi per quattro settori:
• SP1 agricoltura-pesca (12 ore),
• SP2 costruzioni-cave (16 ore),
• SP3 sanità residenziale (12 ore),
• SP4 chimico-petrolchimico (16 ore).

Il punto 6.2 dell’Accordo riporta i contenuti minimi del modulo B (comune e specializzato), all’interno del quale il docente può scegliere l’articolazione oraria ritenuta più consona agli specifici argomenti.

Il modulo C (solo per le funzioni RSPP) ha durata pari a 24 ore ed è comune a tutti i settori.

ll punto 6.3 dell’Accordo riporta i contenuti minimi del modulo C.

Obbligo di verifica di apprendimento nella formazione RSPP/ASPP.

Per tutti i moduli è obbligatoria la verifica di apprendimento. Sono stabilite modalità e criteri per il superamento dei test.

Riconoscimento dei percorsi formativi pregressi.

Sono riconosciuti i percorsi formativi pregressi, se l’RSPP mantiene l’incarico all’interno del medesimo settore produttivo.

In caso di passaggio ad altro settore, sono indicati i percorsi e le durate integrative.

In fase di prima applicazione e per un quinquennio è possibile che tali percorsi integrativi (rispetto al precedente Accordo del 2006) siano conteggiati come aggiornamento quinquennale.

I corsi di aggiornamento della formazione RSPP/ASPP.

Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.

L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning (secondo i criteri indicati in allegato II dell’Accordo) e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti, per una percentuale massima pari a 50, solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Conseguentemente sino a 10 ore per l’ASPP e 20 per per l’RSPP.

La partecipazione ad altri corsi specifici (es. per dirigenti, preposti, addetti emergenza, etc.) non può essere conteggiata ai fini dell’aggiornamento formativo dell’RSPP/ASPP, mentre è valida la partecipazione ai corsi per formatori, di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza e viceversa.

E’ stato eliminato il vincolo del numero massimo di partecipanti alle iniziative formative per coordinatori della sicurezza, disciplinate dall’Allegato XIV, quindi sostituito.

E’ preferibile che le ore di aggiornamento siano distribuite nell’arco del quinquennio. In ogni caso, in ogni momento, l’RSPP/ASPP deve poter dimostrare di aver svolto nel precedente quinquennio il numero di ore di aggiornamento previste per il settore produttivo di appartenenza.

Restano fermi i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08).

Disposizioni integrative in materia di formazione sulla sicurezza.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP può svolgere la formazione dei lavoratori esclusivamente nella azienda di appartenenza (anche se non in possesso dei requisiti di formatore indicati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013).

L’Accordo chiarisce, inoltre, le modalità di formazione/aggiornamento del datore di lavoro/RSPP, anche con riferimento all’Accordo del 21 dicembre 2011.

Un medico competente, se dipendente di un’azienda, è esonerato dalla formazione in qualità di lavoratore, in quanto è già obbligato ad aggiornamento continuo, in base alla sua funzione e fa parte del sistema prevenzionistico aziendale, collaborando alla valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La formazione dei lavoratori somministrati è a carico del somministratore.

E’ previsto un mutuo riconoscimento tra le Regioni nell’accettazione di progetti formativi sperimentali in e-learning.

Modalità di formazione dei lavoratori in e-learning.

E’ possibile la formazione specifica dei lavoratori in e-learning per i lavoratori a rischio “basso” e per i lavoratori di attività, pur non classificate a rischio basso, qualora questi non frequentino/frequentino in maniera saltuaria reparti produttivi.

Non è possibile la formazione specifica dei lavoratori in e-learning di attività classificate a rischio medio o alto e dei lavoratori che, pur in attività a rischio basso, effettuino mansioni a rischio.

L’aggiornamento formativo dei lavoratori, dei dirigenti e preposti può avvenire per il 50% anche con partecipazione a convegni e seminari.

Gli allegati dell’Accordo sulla formazione RSPP/ASPP.

Allegato I: elenco delle classi di Laurea per l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione
Allegato II: requisiti per la formazione in modalità e-learning
Allegato III: condizioni di esonero totale o parziale dai percorsi formativi – tabelle riepilogative
Allegato IV: indicazione metodologiche e progettazione dei corsi
Allegato V: tabella riepilogativa criteri formativi per le diverse funzioni aziendali

Contattateci per chiarimenti ed informazioni.

dott. Rita Tazzioli, responsabile settore sicurezza e formazione

Ultimi Articoli