La legislazione ante D.Lgs. 81/08 in maniera semplicistica spesso faceva coincidere la valutazione del rischio elettrico nella generica valutazione del rischio, verificando la rispondenza di apparecchi e impianti alla normativa vigente.

Ma la sicurezza formale fotografa una situazione quasi sempre ben diversa da quella effettiva, inevitabilmente legata alle evoluzioni delle misure di prevenzione e protezione nel tempo.

Questi concetti sono stati formalizzati nel capo III, titolo III del Testo Unico, “Impianti e apparecchiature elettriche” (da art. 80 a 87). In particolare all’articolo 80 si richiede espressamente al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi in modo da proteggere i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.

L’approccio del nuovo testo unico rispetto alla legislazione previgente è decisamente diverso: nel DPR 547/55, gli articoli pertinenti agli impianti ed ai lavori elettrici erano estremamente puntuali e fornivamo dei valori numerici ben definiti, mentre il D.Lgs. 81/08 demanda in modo totale alle norme di buona tecnica che regolano la materia.

È fondamentale quindi il ruolo del valutatore del Rischio Elettrico, che muovendosi in un ambito quali-quantitativo fornirà una chiara indicazione dello stato di fatto degli impianti e attrezzature, evidenziando le criticità dovute a carenze impiantistiche, che potranno essere tecnicamente risolte con eventuali ulteriori analisi di dettaglio, a errati comportamenti o a carenze formative.

Nell’articolo è esposta la metodologia per la valutazione del rischio elettrico alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08.

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