Le Linee guida per la sperimentazione dei piani emergenza esterna degli stabilimenti ai rischio incidente rilevante sono state pubbilcate sul sito del Ministero dell’Ambiente nel mese di aprile 2018.

L’articolo di approfondimento descrive le tipologie di esercitazione previste dalle Linee Guida, elenca i criteri per pianificare e programmare le esercitazioni e fornisce dettagli sulle modalità di preparazione e conduzione.

Gli “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’ art. 21 D.Lgs. 105/2015”, redatti dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale istituito nell’ambito del coordinamento nazionale di cui all’art.11 del decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, sono stati pubblicati dal Ministero dell’Ambiente nell’aprile 2018.

Il documento intende fornire supporto operativo relativamente alla sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, prevista dall’art. 21, comma 6 del suddetto decreto legislativo, alle Prefetture e agli altri soggetti competenti.

La sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterni, già prevista dal D.Lgs. 334/1999 e confermata per la grande importanza rivestita dal D.Lgs. 105/2015, è finalizzata a testare, attraverso esercitazioni delle strutture operative, sia la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socio-economici critici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio, sia la capacità operativa dei piani di settore previsti.

In particolare deve essere verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 105/2015:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
  • informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

L’attività di sperimentazione consente di verificare:

  • le azioni previste dal piano;
  • le capacità operative del personale coinvolto e le possibilità di miglioramento;
  • la correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.

La condivisione di obiettivi tra tutti gli attori che partecipano al modello di intervento è condizione necessaria per raggiungere l’efficacia della sperimentazione e lo strumento preferenziale per realizzarla è l’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura.

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