Pubblicata la nuova direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE che integra la normativa dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Pur riconoscendo l’efficacia della direttiva 2002/95/CE nel ridurre nelle nuove AEE le sostanze pericolose, molte di queste saranno presenti ancora per molti anni ed il mancato riciclaggio comporta pericoli per l’ambiente e perdita di risorse preziose.

La direttiva si propone di includere tutte le AEE, senza distinzione per canale di vendita, tipologia acquirente, ecc.

Si sottolinea la responsabilità del produttore come strumento per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l’eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio e al tempo stesso si invitano gli Stati a definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro rispettare i requisiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La direttiva, ferme restando le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, di gestione dei rifiuti e progettazione dei prodotti, si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo un calendario differenziato:

  1. dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. L’allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I;
  2. dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell’allegato III. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato III (ambito di applicazione aperto).

Sono escluse dall’applicazione:

  1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificatamente militari;
  2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura
  3.  lampade a incandescenza.

In aggiunta a tali apparecchiature, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:

  1.  apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  2. utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  3. impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle appa­recchiature che non sono progettate e installate specifica­mente per essere parte di detti impianti;
  4. mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  5. macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso pro­fessionale.
  6. apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  7. dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

 

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