Il 29 luglio 2015 entra in vigore il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, recepimento della Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III.

Contestualmente viene abrogato il D.Lgs. 334/99 (Seveso II) e decadono conseguentemente gli adempimenti connessi.

Il D.Lgs. 105/15 , fra l’altro, fissa nuove date per la presentazione e l’aggiornamento dei Rapporti di Sicurezza (art. 15, comma 6):

  • gli stabilimenti “preesistenti“, cioè che non hanno cambiato classificazione, devono presentare l’aggiornamento entro il 1 giugno 2016;
  • gli “altri” stabilimenti , che hanno variato la classificazione, ma non la configurazione impiantistica, a seguito dell’adozione della Direttiva, entro il 29 luglio 2017 o entro due anni dalla data dalla quale si applica il D.Lgs. 105/15 allo stabilimento;
  • i “nuovi” stabilimenti, prima dell’avvio dell’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose.

Questo calendario vale anche per gli stabilimenti per i quali, secondo il D.Lgs. 334/99, l’aggiornamento quinquennale cadeva tra il 29 luglio 2015 e la nuova scadenza prevista. Tale interpretazione è stata confermata da Ministero Ambiente, Ministero Interno ed Ispra.

In assenza di riscontro scritto, a maggior tutela, è comunque consigliabile comunicare la nuova data di trasmissione all’Autorità competente (CTR) prima della scadenza quinquennale ai sensi della normativa abrogata.

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