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Tutte le informazioni con un click

La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

Seveso3.it è un servizio offerto da Sindar.

Specifici Settori

Applicazione D.Lgs. 105/15 a specifici settori industriali

La normativa Seveso è nata principalmente per gli impianti chimici, ma, poiché si applica per la sola presenza di sostanze pericolose oltre determinate soglie, sono risultate interessate realtà industriali di settori molto diversi, per i quali occorre approfondire l’argomento.
Di seguito è approfondito l’argomento per i seguenti settori industriali:

GALVANICHE

Industrie galvaniche

Gli stabilimenti galvanici sono caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose di interesse per la Direttiva Seveso, tipicamente tossiche e pericolose per l’ambiente.
Le sostanze vengono utilizzate in bagni a concentrazioni variabili che possono presentare problemi di compatibilità e smaltimento.
Per le materie prime le informazioni possono essere ricavate dalle schede di sicurezza, ma il problema spesso si presenta nella valutazione della classificazione dei bagni, che vanno considerati ai fini dell’applicabilità della Seveso.
Si suggerisce di procedere con le metodiche di classificazione delle miscele definite dal CLP, Regolamento (CE) 1272/2008.
Occorre anche analizzare i rifiuti che si vengono a produrre per completare la valutazione dello stabilimento.

Per informazioni:

SINDAR
Corso Archinti 35, 26900 Lodi
Telefono 0371-549200
Attenzione ing. Edoardo Galatola

ASSOGALVANICA
Segreteria: Via Salisburgo, 14
37136 VERONA
Fax: 045 502580

AUTODEMOLITORI

Le imprese di trattamento dei veicoli fuoriuso

Il D.Lgs. 209 del 24/6/2003 corretto ed integrato dal D.Lgs. 149 del 23/2/2006, Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso fornisce le definizioni delle principali attività di interesse, ovvero:

Operazioni Descrizione operazioni Impianti
Trattamento Attività di: ·

messa in sicurezza: rimozione delle parti pericolose (accumulatori, serbatoi di gas compressi, airbag, carburante, oli, condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio); ·       demolizione: smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero); ·       pressatura: le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione; ·

tranciatura: le operazioni di cesoiatura; ·       frantumazione: le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento; ·

recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati; ·       nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento.

Centro di raccolta: impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs.22/97 (ora artt.208 o 209 o 210 del D.Lgs.152/06), che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso. Impianto di trattamento: impianto autorizzato ai sensi artt.27, 28 o 33 del D.Lgs.22/97 (ora artt. 208 o 209 o 210 o 216 del D.Lgs.152/06) presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento.
Reimpiego Operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti.
Riciclaggio Ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.
Recupero Le pertinenti operazioni di cui all’allegato C del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06).
Smaltimento Le pertinenti operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06).

Sostanze pericolose

Le attività di trattamento dei veicoli fuoriuso (autodemolizioni) sono caratterizzate dalla presenza di sostanze pericolose sia come materie prime che come rifiuti da trattare e recuperare. Tra queste si ricorda che i veicoli fuori uso sono rifiuti pericolosi identificabili con il CER 16 01 04*; inoltre occorre considerare i combustibili presenti ed i rifiuti raccolti a seguito del trattamento, quali oli, batterie, air-bag, etc. Il problema dei rifiuti è legato alla difficoltà di classificazione, dato che non dispongono di una specifica scheda di sicurezza Sull’argomento Sindar ha sviluppato per conto di ADA (A.D.A., Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli) un vademecum per la valutazione dell’assoggettabilità ai sensi della direttiva Seveso III D.Lgs. 105/15.

È possibile richiedere tale parere direttamente a:

ADA Viale Andrea Doria, 20 20124 – Milano
Telefono: 02 -77.12.12.1
Attenzione Dott. Viviana Casiraghi

http://www.ada-net.it

RECUPERO OLI USATI

Gli oli usati e il CONOU

Tutti i motori a combustione interna – come, ad esempio, quelli di auto, moto, veicoli industriali e agricoli, mezzi navali – e i macchinari industriali hanno bisogno di essere lubrificati per funzionare. A questo scopo si utilizzano oli lubrificanti a base minerale o sintetica. Durante l’utilizzo, l’olio si consuma e subisce trasformazioni chimico-fisiche che lo rendono non più idoneo a continuare il servizio e per questo occorre sostituirlo regolarmente.
L’olio usato è sicuramente un rifiuto pericoloso. Se smaltito in modo scorretto o impiegato in maniera impropria, può essere altamente inquinante. Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati da 30 anni garantisce in tutta Italia la raccolta e il riciclo dell’olio lubrificante usato e promuove iniziative di informazione verso i cittadini affinché adottino comportamenti ambientali più consapevoli.
La raccolta di olio usato non contribuisce solo alla protezione dell’ambiente. Occorre infatti considerare anche i vantaggi economici legati a questa importante attività di recupero. Gran parte del lubrificante raccolto viene utilizzato negli impianti di rigenerazione come materia prima per produrre nuovo olio base – con le stesse caratteristiche di quello originario – gasolio, combustibile e bitume. L’olio usato non rigenerabile viene, invece, inviato a impianti industriali autorizzati – cementifici – dove è utilizzato come combustibile, in sostituzione soprattutto di carbone e coke. Solo una piccolissima parte di olio non riutilizzabile, perché irrimediabilmente inquinato, viene avviata a termodistruzione
Nel corso della sua storia trentennale, il CONOU ha raccolto più di 5 milioni di ton di oli usati, inviandone a recupero oltre il 99%. Circa l’88% è andato a rigenerazione (recupero di materia), mentre il restante 11% è stato utilizzato proprio come combustibile alternativo (co-incenerimento con recupero di energia).
L’impiego degli oli usati come combustibile alternativo è stato sempre previsto nella normativa di riferimento ambientale (dlgs 133/2005, art.5 comma 8, coincenerimento oli usati; Dlgs 152/2006, art 236, comma 12, eliminazione degli oli usati tramite combustione) e da quella doganale, che non assoggetta ad accisa l’olio usato utilizzato come combustibile alternativo (Dlgs 504/1995, art. 62,comma 5).
Tecnicamente la scelta della tipologia di recupero, rigenerazione o combustione, viene tuttora effettuata in base alle tabelle dell’allegato A del DM 392/96.
Analizzando le tabelle 3 e 4, si vede facilmente che i carichi di sostanze inquinanti ammessi per l’olio usato utilizzabile come combustibile alternativo sono superiori a quelli dell’olio usato che viene selezionato per la rigenerazione, dal che si può ragionevolmente dedurre che i potenziali rischi per la salute e per l’ambiente degli oli cosiddetti rigenerabili, siano minori.
Rischi comunque che il Legislatore con lo stesso DM 392/96, all’allegato C, ha teso a rendere pressoché nulli, imponendo delle prescrizioni costruttive assai severe per gli impianti di stoccaggio degli oli usati, quali bacini di contenimento, paratie contro gli spillamenti, ecc.

Oli usati e Direttiva Seveso

Gli oli usati, da considerarsi sempre un rifiuto pericoloso, non sono stati inquadrati esplicitamente a livello comunitario da parte della Direttiva Seveso.
In particolare la nota 5 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/15 recita: “5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”.
Il problema dei rifiuti è però legato alla difficoltà di classificazione, dato che non dispongono di una specifica scheda di sicurezza
Sull’argomento Sindar ha sviluppato per conto del CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) un parere tecnico per uniformare la classificazione dei Concessionari del CONOU, che garantiscono sul territorio nazionale la raccolta degli oli usati.

Per approfondimenti: http://www.conou.it/it/

È possibile richiedere tale parere direttamente a
CONOU – Via Ostiense, 131 L – 00154 Roma
Telefono: 06 596931
Attenzione ing. Franco Barbetti

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI

Il D.Lgs 105/2015 precisa, in linea con la direttiva 2012/18/CE, che “le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”.

In considerazione della normativa tecnica che già grava sul settore rifiuti, anche in termini di classificazione della pericolosità degli stessi, nasce la necessità di definire criteri chiari e omogenei a livello nazionale che consentano di assegnare le corrispondenti categorie Seveso III di cui all’allegato 1, parte 1 del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti ai fini della verifica dell’applicazione o meno della norma anche per gli impianti del settore.

Di seguito gli approfondimenti inerenti il tema dei Rifiuti in ambito D.Lgs. 105/2015:

OFFSHORE

L’innovazione tecnologica per il miglioramento della Sicurezza
Oil&Gas Offshore

VGR 2016 – 13 settembre 2016
Istituto Superiore Antincendi, Roma

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